200
milioni di euro di contributi
Al via da oggi le domande per oltre 200
milioni di euro di contributi per il bonus sulla ricerca tasse solo in
"caso d’uso"
Si possono presentare da oggi le domande
per accedere ai contributi previsti per le spese di ricerca scientifica dalla
legge 140 del ’97. Il provvedimento riconosce, su domanda di qualsiasi impresa
(piccola, media o grande), un credito d’imposta per l’attività di ricerca
scientifica. L’agevolazione (se l’istanza è accolta dal gestore, cioè dal
Mediocredito del Lazio) consente di utilizzare "quasi subito" il bonus
fiscale, valutabile intorno al 20% dell’investimento, per pagare imposte
dirette, Iva, Irap, ritenute e contributi previdenziali. Il tutto in sede di
presentazione del modello F24, attraverso la compensazione.
A disposizione delle imprese ci sono più di 400 miliardi e si prevede che le
domande saranno almeno 7-10mila.
La legge 140, però, nulla ha stabilito circa il trattamento tributario ai fini
dell’Irpeg (Irpef) e dell’Irap di questi contributi, erogati nella forma del
credito d’imposta, a differenza di quanto hanno fatto altri provvedimenti
riguardanti bonus fiscali.
Il problema è rilevante anche perché la legge 140 riconosce il credito
d’imposta sia sul costo del lavoro destinato alla ricerca scientifica, sia
sull’acquisto di strumentazioni e attrezzature (sono ammesse al contributo
anche le spese per servizi di consulenza tecnologica e un 40% forfettario delle
spese generali correlate al personale impiegato).
Non rimane che fare ricorso, quindi, alle norme di sistema sul reddito
d’impresa, ricordando pure il precedente della legge 317/91, sulle spese di
ricerca e investimenti innovativi. Se ne ricava il convincimento che il credito
d’imposta della legge 140/97 è un contributo in conto capitale, secondo la
disciplina dell’articolo 55, comma 3, lettera b), del Testo unico delle
imposte sui redditi. Il contributo va considerato, dunque, come sopravvenienza
attiva, quindi "spalmabile" su cinque esercizi (nell’eventualità
con imposte differite sui quattro quinti).
Va tenuta in considerazione, poi, la cosiddetta compensazione (cioè il
"momento" della compensazione), introdotta con il decreto legislativo
241/97, per tutti i crediti d’imposta (se in conto capitale), che sono
governati, fiscalmente, dal principio di cassa. Se la compensazione rileva con
effetto "monetario, allora il credito d’imposta (sopravvenienza attiva,
ai fini del reddito d’impresa) assume rilevanza solo parzialmente (per la
parte compensata) e non per il totale: con gli effetti di tassabilità (essi
stessi parziali) che ne conseguono.
Questa lettura, del resto, è conseguente a quanto affermato nella circolare
Assonime 139 del 10 novembre 1994 ove — in riferimento ai crediti d’imposta
concessi per lo sviluppo delle piccole imprese della legge 317/91 — si precisa
che: "deve ritenersi che il momento d’incasso del contributo coincida con
il momento in cui i crediti stessi vengono utilizzati per il pagamento delle
imposte che sono destinati a compensare".
Ai fini Irap, e per il concorso dei contributi in questione, va aggiunta
un’ulteriore considerazione, in termini di estraneità all’imposta.
Leggendo, infatti, in modo "sostanziale", le modifiche recate al
decreto legislativo 446/97, pare di capire che nella voce A 5 del conto
economico dovranno includersi tutti i contributi, erogati in base a norma di
legge, con l’esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi
in deduzione.
Con ciò concludendo, come pure sostiene sempre l’Assonime nella circolare n.
52 del 9 giugno 1999, e in armonia con il principio contabile n. 12 (nonché con
la circolare ministero delle Finanze n. 140/E del 1998), che se un fattore della
produzione ha concorso effettivamente alla base imponibile Irap, i contributi
sul medesimo non devono formare "materia" tassabile.
Edoardo Cintolesi
Fonte: Il sole 24 ore
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