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200 milioni di euro di contributi

Al via da oggi le domande per oltre 200 milioni di euro di contributi per il bonus sulla ricerca tasse solo in "caso d’uso"

Si possono presentare da oggi le domande per accedere ai contributi previsti per le spese di ricerca scientifica dalla legge 140 del ’97. Il provvedimento riconosce, su domanda di qualsiasi impresa (piccola, media o grande), un credito d’imposta per l’attività di ricerca scientifica. L’agevolazione (se l’istanza è accolta dal gestore, cioè dal Mediocredito del Lazio) consente di utilizzare "quasi subito" il bonus fiscale, valutabile intorno al 20% dell’investimento, per pagare imposte dirette, Iva, Irap, ritenute e contributi previdenziali. Il tutto in sede di presentazione del modello F24, attraverso la compensazione.
A disposizione delle imprese ci sono più di 400 miliardi e si prevede che le domande saranno almeno 7-10mila.

La legge 140, però, nulla ha stabilito circa il trattamento tributario ai fini dell’Irpeg (Irpef) e dell’Irap di questi contributi, erogati nella forma del credito d’imposta, a differenza di quanto hanno fatto altri provvedimenti riguardanti bonus fiscali.
Il problema è rilevante anche perché la legge 140 riconosce il credito d’imposta sia sul costo del lavoro destinato alla ricerca scientifica, sia sull’acquisto di strumentazioni e attrezzature (sono ammesse al contributo anche le spese per servizi di consulenza tecnologica e un 40% forfettario delle spese generali correlate al personale impiegato).

Non rimane che fare ricorso, quindi, alle norme di sistema sul reddito d’impresa, ricordando pure il precedente della legge 317/91, sulle spese di ricerca e investimenti innovativi. Se ne ricava il convincimento che il credito d’imposta della legge 140/97 è un contributo in conto capitale, secondo la disciplina dell’articolo 55, comma 3, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo va considerato, dunque, come sopravvenienza attiva, quindi "spalmabile" su cinque esercizi (nell’eventualità con imposte differite sui quattro quinti).

Va tenuta in considerazione, poi, la cosiddetta compensazione (cioè il "momento" della compensazione), introdotta con il decreto legislativo 241/97, per tutti i crediti d’imposta (se in conto capitale), che sono governati, fiscalmente, dal principio di cassa. Se la compensazione rileva con effetto "monetario, allora il credito d’imposta (sopravvenienza attiva, ai fini del reddito d’impresa) assume rilevanza solo parzialmente (per la parte compensata) e non per il totale: con gli effetti di tassabilità (essi stessi parziali) che ne conseguono.

Questa lettura, del resto, è conseguente a quanto affermato nella circolare Assonime 139 del 10 novembre 1994 ove — in riferimento ai crediti d’imposta concessi per lo sviluppo delle piccole imprese della legge 317/91 — si precisa che: "deve ritenersi che il momento d’incasso del contributo coincida con il momento in cui i crediti stessi vengono utilizzati per il pagamento delle imposte che sono destinati a compensare".

Ai fini Irap, e per il concorso dei contributi in questione, va aggiunta un’ulteriore considerazione, in termini di estraneità all’imposta. Leggendo, infatti, in modo "sostanziale", le modifiche recate al decreto legislativo 446/97, pare di capire che nella voce A 5 del conto economico dovranno includersi tutti i contributi, erogati in base a norma di legge, con l’esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

Con ciò concludendo, come pure sostiene sempre l’Assonime nella circolare n. 52 del 9 giugno 1999, e in armonia con il principio contabile n. 12 (nonché con la circolare ministero delle Finanze n. 140/E del 1998), che se un fattore della produzione ha concorso effettivamente alla base imponibile Irap, i contributi sul medesimo non devono formare "materia" tassabile.

Edoardo Cintolesi

Fonte: Il sole 24 ore