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Statuto del Contribuente       Torna indietro

LEGGE 49/87 art.7 INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO

Promuovere la crescita economica dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), Incoraggiando gli investimenti delle imprese Italiane in JV con investitori Pubblici o privati del Paese destinatario.

BENEFICIARI

Imprese Italiane che nei dodici mesi antecedenti alla domanda di contributo abbiano acquisito una quota di capitale di rischio senza aver però ancora avviato la produzione in JV con investitore locale in un PVS. Le JV dovranno prevedere uno quota di partecipazione del partner locale pari al 25% del capitale di rischio, sarà data priorità ai progetti in cui la partecipazione del partner locale raggiunge o supera il 50%.La partecipazione del partner italiano deve essere significativa, a tal proposito verranno preferite le JV in cui il partner italiano sia una PMI

COSTI AMMISSIBILI

Fino al 70% della quota di capitale della JV sottoscritta dall’azienda italiana (per i primi 10 miliardi d’investimento).

Fino al 50% della quota eccedente i 10 miliardi

L’importo massimo del finanziamento non potrà comunque superare i 20 miliardi. Sono ammessi progetti relativi a d attività produttive nei settori dell’industria e dell’agricoltura, oltre alla realizzazione di opere infrastrutturali nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, approvvigionamento idrico e sanità. Le iniziative ammissibili dovranno comportare un reale beneficio per l’economia del Paese interessato (es. miglioramento bilancia dei pagamenti, trasferimento di know how, creazione di occupazione etc.)

FORMA DEL CONTRIBUTO

Finanziamento a tasso agevolato. Il tasso applicabile al finanziamento è fisso e pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro.

MODALITA’ E TEMPISTICA

L’erogazione del finanziamento avviene per stati di avanzamento, salvo la possibilità di ottenere un’anticipazione fino al 50% del finanziamento concesso dietro presentazione di idonea garanzia bancaria. Il rimborso è previsto in un periodo massimo di anni 10, comprensivo di un periodo di pre-ammortamento fino a 2 anni; le rate di rimborso sono semestrali posticipate a quote costanti di capitale ed interessi a scalare sul debito residuo. Le domande vanno presentate al Ministero degli Affari Esteri presso la Direzione per la Cooperazione allo sviluppo, contemporaneamente il Mediocredito svolge l’istruttoria sull’affidabilità economico-finanziaria dell’impresa richiedente.